DECRETO 5 dicembre 2019 - Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP. (19A07947)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il reg. (CEE) n. 2081/1992 ed il reg. (CE) n. 510/2006;

Visti i regolamenti della Commissione, di cui all'allegato I del presente decreto, con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal «suino pesante»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla «disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

Visto il decreto ministeriale n. 12699 del 7 marzo 2019 che ha approvato il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al Libro genealogico, attuato dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS) in qualita' di ente selezionatore;

Visto il decreto ministeriale n. 35178 del 13 dicembre 2018 che ha approvato i nuovi testi di disciplinare e norme tecniche dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi;

Considerato che, in particolare, i disciplinari delle denominazioni «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», prevedono che per la produzione delle suddette DOP sono ammessi, fra l'altro, gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purche' provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

Considerato che per tali suini di cui al precedente punto e' necessario prevedere le procedure per stabilire che essi provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;

Ritenuto necessario individuare un percorso metodologico per definire...

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