DECRETO 5 aprile 2016, n. 66 - Regolamento concernente l'istituzione di nuove specialita' nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e la modifica delle dotazioni organiche degli ufficiali del medesimo ruolo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. (16G00077)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, gli articoli 59, comma 1, e 60;

Considerata la necessita' di adeguare l'assetto del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della guardia di finanza mediante l'istituzione, in luogo della specialita' "motorizzazione", della specialita' "motorizzazione terrestre, aerea e navale", al fine di poter disporre di ufficiali tecnici in grado di assicurare la corretta efficienza e il mantenimento di ottimali livelli di prontezza operativa della flotta aeronavale impiegata nella vigilanza in mare a livello nazionale e internazionale;

Considerato, altresi', necessario modificare le unita' organiche di cui alla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 69 del 2001, ferme restando le unita' complessive attualmente previste, allo scopo di adeguarle al nuovo assetto del predetto ruolo e alle esigenze operative e di sostegno tecnico del medesimo Corpo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 novembre 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1535 del 16 febbraio 2016;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione della specialita' "motorizzazione terrestre, aerea e navale" 1. Nell'ambito del comparto tecnico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza e' istituita la specialita' «motorizzazione terrestre, aerea e navale» in sostituzione della specialita' «motorizzazione». 2. In attuazione del disposto di cui al comma 1: a) all'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «motorizzazione» e' sostituita dalle parole «motorizzazione terrestre, aerea e navale;

  1. la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, e' sostituita dalla tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: «Art. 59 (Adeguamento dei ruoli e delle rispettive dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico. (Omissis).». Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302: «Art. 27 (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri). - (Omissis). 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT