DECRETO 4 settembre 2017 - Criteri e modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. (17A06256)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017) che dispone testualmente: «Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici i cui al presente comma.»;

Visto il successivo comma 2-quater del citato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che testualmente recita: «Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.;

Visto, altresi', il seguente comma 2-quinquies, sempre del riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visto, infine, l'ulteriore comma 2-sexies, sempre del riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita'...

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