DECRETO 4 novembre 2020 - Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Nabucco societa' cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (20A06283)

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa'

e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della societa' cooperativa «Nabucco societa' cooperativa»

Considerato, come emerge dal verbale di mancata revisione, che il legale rappresentante si e' sottratto alla vigilanza e che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio, relativo all'esercizio 2015, presenta delle pendenze attive da liquidare

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art...

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