DECRETO 4 novembre 2020 - Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Coop.Tre societa' cooperativa», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore. (20A06279)
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa'
e sul sistema camerale
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»
Considerato, come emerge dal verbale di ispezione straordinaria, che la societa' cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, in quanto i soci non partecipano alla vita sociale e sono estranei alla gestione societaria, riducendo lo scambio mutualistico alla mera prestazione lavorativa
Considerato che in data 13 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento
Vista la nota acquisita agli atti in data 1° marzo 2019 con cui il legale rappresentante della societa' ha formulato le proprie controdeduzioni
Vista la nota con la quale che questa Autorita' di vigilanza, ritenendo che sussista da parte della cooperativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, ha comunicato alla stessa di dover procedere con l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile
Vista la nota del 14 gennaio 2020 con la quale l'associazione di rappresentanza ha segnalato la terna di professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della procedura in questione
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con...
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