DECRETO 4 luglio 2016 - Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. (16A05464)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a...

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