DECRETO 4 giugno 2019 - Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica. (19A04569)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha introdotto la possibilita' di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalita' di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante, tra l'altro, attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante, tra l'altro, attuazione della direttiva n. 2006/42/CE alle macchine e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;

Ritenuto che le presenti disposizioni non si applicano alle macchine per uso di bambini e per uso invalidi ne' ai velocipedi, quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 50 del citato Codice della strada;

Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli della categoria L1e veicolo a motore leggero a due ruote, come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo...

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