DECRETO 4 giugno 2019 - Semplificazione dei microbirrifici. (19A03733)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1, aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale;

l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra;

l'art. 35, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento;

l'art. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta;

Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto l'art. 35, comma 3-ter, del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT