DECRETO 4 agosto 2020 - Modalita' attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. (20A04834)

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerata in particolare la lettera b) dell'allegato B del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»;

Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo' delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT