DECRETO 4 agosto 2016 - Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. (16A07068)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge, n. 83 del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese», con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e sono stati determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al quale «I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti...

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