DECRETO 31 dicembre 2018 - Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (19A01681)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare: l'art. 1, che stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, che individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonche' per gli interventi in caso di calamita';

l'art. 6, comma 1, lettera c), che prevede che le regioni individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonche' il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalita' di cui all'art. 1 ed ai principi generali di cui all'art. 11 della legge medesima;

l'art. 11, che considerando l'autosufficienza di sangue e derivati un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2, lettera d), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanita' militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;

l'art. 23, che prevede che le disposizioni della legge n. 219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle Forze armate;

Visto l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede in particolare: al comma 1, che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

al comma 2, che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorita' militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;

al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue;

al comma 4, che, per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute;

al comma 5, che il Ministero della difesa e' l'autorita' responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

al comma 6, che le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro...

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