DECRETO 31 dicembre 2018 - Revoca del consiglio di amministrazione della «Safe travel Limousine service», in Roma e nomina del commissario governativo. (19A00426)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Safe Travel Limousine service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), conclusa in data 11 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 luglio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, nel corso della quale gli ispettori hanno riscontrato «l'approssimativa gestione dell'ente da parte dell'organo ammnistrativo unita ad una forte conflittualita' all'interno della compagine sociale»;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non essere state sanate e precisamente: 1) i bilanci degli esercizi 2016 e 2015, approvati in data 4 luglio 2018, non risultano ancora presenti in visura camerale;

inoltre nella citata seduta assembleare veniva approvato anche il bilancio 2015 che invece, dalla consultazione del registro delle imprese, risulta pero', gia' approvato con verbale di assemblea del 28 giugno 2016. Inoltre nelle suddette assemblee di approvazione dei bilanci, i soci non hanno deliberato in ordine al ripianamento della perdita o alla destinazione dell'utile d'esercizio;

2) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello statuto sociale che prevede la possibilita' della cooperativa di essere gestita da un organo amministrativo monocratico o collegiale per la durata delle cariche fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 2383, secondo comma, del codice civile;

3) la cooperativa non ha esibito la documentazione attestante...

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