DECRETO 30 settembre 2015 - Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas. (15A09004)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, in particolare l'art. 3, con il quale e' disposta l'approvazione, con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, delle norme tecniche specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e l'odorizzazione del gas;

Vista la direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, e le successive modifiche di tale direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, ed in particolare l'art. 3 secondo cui le norme il cui rispetto fa presumere la conformita' ai requisiti prescritti dalla direttiva sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e in particolare visti gli art. 5 comma 3, e 6 comma 1, del citato decreto 22 gennaio 2008, n. 37, che dispongono che i progetti elaborati e gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano effettuati secondo la regola dell'arte;

Considerata l'esigenza di procedere all'individuazione ed approvazione degli aggiornamenti delle predette norme tecniche per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile ed anche all'abrogazione dell'approvazione, in precedenza adottata ai sensi della citata legge e del citato regolamento, di...

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