DECRETO 30 ottobre 2019 - Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. (19A07142)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto che il predetto «Fondo per la crescita sostenibile» e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, tra i quali quelli riferiti alla finalita' di cui allo stesso art. 23, comma 2, lettera b), inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma»;

Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, mediante la...

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