DECRETO 30 ottobre 2017 - Disposizione delle misure di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A07463)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio», come successivamente modificato dalla legge 31 luglio 2017, n. 121 (di seguito il «Decreto Legge»);

Visti in particolare: l'art. 18, comma 3, lettera c), del Decreto Legge, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente;

l'art. 19, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale «Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una societa' del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, comma 2, puo' acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) la transazione e' volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attivita' di investimento da parte dell'Emittente o da societa' del suo gruppo;

a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1° gennaio 2016;

in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e' stato acquistato dal dante causa;

  1. gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ne' clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;

  2. la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari...

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