DECRETO 30 marzo 2018 - Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Societa' cooperativa edilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario liquidatore. (18A02501)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale della predetta ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo integrato il proprio oggetto sociale originario di cooperativa edilizia con lo svolgimento di un'attivita' commerciale lucrativa consistente nella costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e successivamente avendo provveduto alla costruzione e gestione in proprio di un impianto fotovoltaico, vendendo l'energia elettrica prodotta a terzi distributori e percependo i relativi contributi in conto esercizio;

Considerato altresi' che l'attivita' sopra descritta risulta sconosciuta alla gran parte dei soci e che i soci stessi non sono adeguatamente coinvolti nella vita sociale dell'ente e non hanno ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle nuove attivita';

Tenuto conto, inoltre, come rilevato nel verbale di ispezione, delle gravi irregolarita' riscontrate nella convocazione delle assemblee dei soci e della condizione di conflitto di interesse da parte del legale rappresentante, riscontrata in molte operazioni condotte dalla cooperativa;

Considerato che in data 8 agosto 2016 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentate, acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta, tra l'altro, che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo statuto sociale con la previsione di un nuovo scambio...

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