DECRETO 30 marzo 2017 - Procedure di garanzia di qualita' per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura. (17A02825)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, il quale sostituisce altresi' le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria, istituendo in tal modo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le procedure di garanzia di qualita' finalizzate a verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente, nonche' le procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, fornisce il supporto tecnico nella definizione delle procedure di garanzia di qualita' e di approvazione degli strumenti;

Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'ISPRA deve altresi' adottare apposite linee guida per individuare i criteri atti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualita' e di approvazione degli strumenti su base omogenea in tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui la garanzia di qualita' delle misure dell'aria ambiente comprende la realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e con accuratezza conosciute, nonche' le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi;

Visto l'allegato I del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede gli obiettivi di qualita' del sistema delle misure della qualita' dell'aria ambiente e che, al fine di assicurare il rispetto di tali obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia di qualita' per le reti di misura, le stazioni di misurazione, il rilevamento e la...

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