DECRETO 30 marzo 2016, n. 78 - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00084)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;

Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;

le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»;

Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante «Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015, recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»;

Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17 dicembre 2015;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015 e del 14 gennaio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti: a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema;

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore piu' vicino;

d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;

e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';

i) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;

l) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22.11.2008, n. L 312/3. - La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». - Si riporta il testo dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti). - (Omissis). - 4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;

le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal...

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