DECRETO 30 marzo 2016 - Revoca del consiglio di amministrazione della «Societa' cooperativa sociale Onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario governativo. (16A03157)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria del 22 gennaio 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 ottobre 2015, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare - nel termine di novanta giorni - le irregolarita' riscontrate e che in sede di accertamento ha dimostrato di aver sanato solo alcune delle criticita' evidenziate nel verbale di revisione;

Tenuto conto che il revisore nelle sue conclusioni evidenzia forti perplessita' sulla natura mutualistica dell'ente e sulle sue reali possibilita' di raggiungere il proprio scopo mutualistico avendo riscontrato una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico in quanto gli stessi sembrano non avere la consapevolezza del rapporto societario instaurato con la cooperativa;

il revisore rileva, inoltre, che i soci non vengono messi nelle condizioni di partecipare all'attivita' sociale mediante regolari informative ed evidenzia, altresi', che non risulta una corretta applicazione dei principi di democrazia interna in quanto la compagine sociale pare occuparsi essenzialmente dell'attivita' lavorativa prevista dallo statuto senza tuttavia partecipare attivamente al processo decisionale e gestionale dell'ente;

Tenuto conto, altresi', che, dalla risultanze ispettive si rileva che nelle scritture contabili e nella redazione del bilancio non vengono distinti i ricavi delle varie attivita' svolte dalla societa' cooperativa, nella nota integrativa non vengono riportati i dati utili al calcolo della prevalenza;

Preso atto che il revisore evidenzia che i documenti contabili visionati non consentono di distinguere lo scambio mutualistico dell'ente con i soci rispetto ai dati relativi all'attivita' con i terzi;

Preso atto, inoltre...

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