DECRETO 3 ottobre 2014 - Nuove modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalita' di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli. (14A08523)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo n. 30/2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione musicale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, il Capo III dello stesso, concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove, all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema di versamento unificato puo' essere esteso alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006, con il quale sono stati determinati i diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e, in particolare, l'art. 5, sono state stabilite le relative modalita' di pagamento;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico...

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