DECRETO 3 novembre 2020 - Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2020. (20A06987)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT