DECRETO 3 novembre 2020 - Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. 'Decreto Ristori'). (20A06124)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario
e della statistica
del Ministero della salute
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria)
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale
Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d.
Decreto Ristori
) concernente disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il quale prevede, al comma 1, che per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'art. 18 del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta
i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalita' del Sistema TS, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo l'art. 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
il Sistema TS rende disponibile immediatamente:
-
all'assistito, il referto elettronico, nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi regionali
-
al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo
-
al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma
-
alla piattaforma istituita presso l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19
Visto il comma 2 del citato art. 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede che le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 19 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali
Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2017, n. 195, e successive modificazioni, attuativo dell'art. 12, comma 15-ter, punto 3) del decreto-legge n. 179/2012, concernente l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' (INI)
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti medici, tra l'altro, tramite:
fascicolo sanitario elettronico
web
posta elettronica o posta elettronica certificata tramite le modalita' e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato del medesimo Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013
Visto il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il...
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