DECRETO 3 marzo 2020, n. 61 - Regolamento recante la determinazione delle modalita' di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilita' confiscati. (20G00077)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale», e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle modalita' di messa a disposizione della Corte penale internazionale delle somme, beni e utilita' confiscati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», in particolare gli articoli 149-156;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 settembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 26 novembre 2019;

Considerata la necessita' di determinare i criteri con cui destinare alla Corte penale internazionale somme, beni e utilita' confiscati;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Determinazione delle modalita' di messa a disposizione di somme, beni e utilita' alla Corte penale internazionale 1. Salvo diverso accordo con la Corte penale internazionale, le somme conseguite dalla Corte di appello di Roma in esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi dalla Corte penale internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge 20 dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XI - capitolo n. 3530 - articolo 5, per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma 1, dedotti i diritti del concessionario, le spese di custodia ed ogni altro onere della procedura di confisca. 3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, la Corte di appello di' Roma procede alla vendita dello stesso bene secondo le modalita' previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anticipando le spese della procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto. 4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 5. Il Ministero della giustizia trasferisce alla Corte penale internazionale le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3, dedotte le spese di amministrazione e gli oneri della procedura di confisca e di vendita. 6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o non sia possibile il loro trasferimento, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma...

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