DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211 - Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero. (15G00233)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Considerata la necessita' di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al titolo I 1. All'articolo 3, comma 1, in fine sono aggiunte le parole «e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401». 2. All'articolo 5 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.». 3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente». 4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»;

  1. al comma 3, in fine sono aggiunte le parole «, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto»;

  2. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.». 5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e specialisti»;

  3. il comma 1 e' abrogato;

  4. al comma 2, dopo le parole «a contratto» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

  5. al comma 3, le parole «al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

  6. il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e' regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non puo' essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;

  7. al comma 7, dopo le parole «che sancisca» sono aggiunte le seguenti: «che il contratto e' regolato dalla legge locale e»;

  8. dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non puo' estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.». 6. All'articolo 14, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto». 7. All'articolo 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.». 8. All'articolo 17, comma 4, dopo le parole «i corsi sono a pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1». 9. All'articolo 18, comma 2, sono soppresse le parole «non superiore al dieci percento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il...

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