DECRETO 3 aprile 2017 - Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. (Decreto n. 98998). (17A03934)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarieta' bilaterali;

Visto, in particolare, il comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;

Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale e' stato stabilito che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita' di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni;

Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che all'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019»;

Visto l'art. 1, comma 234, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni del sopra citato primo periodo dell'art. 1, comma 234, sono estese anche al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT