DECRETO 3 aprile 2017 - Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (17A02804)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947, in particolare l'art. 10, comma 3 - Diritto d'asilo, l'art. 32 - Diritto alla salute, l'art. 117, comma 2, lettera a) - Competenza esclusiva dello Stato in materia di diritto d'asilo;

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico sull'immigrazione» che regola l'accesso all'assistenza sanitaria di persone straniere regolarmente soggiornanti o richiedenti il titolo di soggiorno;

Considerata la circolare Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000 che prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale per coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che - nel novellare l'art. 117 della Costituzione - annovera la tutela della salute tra le materie di podesta' legislativa concorrente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida;

stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza» indica la necessita' di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT