DECRETO 3 aprile 2015 - Individuazione e modalita' di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. (15A02768)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo, in particolare, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento, e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non puo' essere superiore a 2,1 punti percentuali;

Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento, si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, a norma dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino allo 0,50 per cento;

Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che, esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), e 3, comma 5, lettera a), dello stesso decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visto l'articolo 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che ai commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario;

Visto l'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, che prevede la possibilita' per la regione di adottare un Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina...

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