DECRETO 3 agosto 2016 - Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. (16A06553)

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», nel testo introdotto dall'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e gli articoli 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 63 del 2006, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di «durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «...ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera...

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