DECRETO 29 ottobre 2020 - Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (20A06126)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»

Considerato che l'Acquedotto...

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