DECRETO 29 ottobre 2020 - Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020». (20A06028)

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020» adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2020 al numero di reg. 3283)

Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, recante disposizioni di attuazione del succitato decreto interministeriale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Considerato che fra le tipologie di investimenti richiamati nel decreto direttoriale n. 187 del 21 ottobre 2020 non risulta ricompresa, erroneamente, l'acquisizione dei veicoli euro 6 D TEMP

Considerata, altresi', l'opportunita' di specificare l'importo massimo erogabile per investimenti per singola impresa alla luce dell'esistenza, per le annualita' 2019 e 2020, di analoghe misure di aiuto che prevedono una soglia pari ad euro 550.000.000

Decreta:

Art. 1

  1. L'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, e' cosi' riformulato:

    Art. 7 (Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate ivi compresi i veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia). - 1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, nonche' della ammissione dell'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP N1 N2 compresi tra 3,5 e 7 tonnellate omologati con regolamento light duty (euro 6 D-TEMP - regolamento 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa heavy duty (euro VI step D - regolamento 595/2009) e contestuale radiazione per rottamazione di veicoli delle medesime caratteristiche, di cui al decreto...

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