DECRETO 29 marzo 2016 - Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi. (16A03013)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'autorita' competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2005/33/CE;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Vista la Decisione della Commissione europea 2015/253 del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalita' dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Considerato che il riferimento della norma al costo effettivo del servizio reso impone di considerare gli oneri, aggiuntivi rispetto alle spese ordinarie, che gravano sull'autorita' per effetto dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza del controllo;

Considerato che le attivita' di controllo previste dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportanti per le autorita' competenti un onere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie sono il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, analisi, conservazione e smaltimento dei campioni;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi siano effettuati, in via prevalente e programmata, dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235...

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