DECRETO 29 maggio 2015 - Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale. (15A04677)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visti, in particolare, l'art. 30, che dispone che ogni Stato membro designi uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione del regolamento stesso, e l'art. 32, che fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal citato regolamento, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entita' delle sanzioni, le procedure per l'applicazione, introducendo, altresi', oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze e statuendo, inoltre, una serie di disposizioni per le persone con disabilita' e per le persone a mobilita' ridotta;

Visto il decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70, recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1371/2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 6 maggio 2014;

Visto l'art. 3 del citato decreto n. 70 del 2014, che individua l'organismo di controllo, di cui all'art. 30 del richiamato regolamento, nell'Autorita' di regolazione dei trasporti, assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

Visto, altresi', l'art. 4 che stabilisce che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'organismo di controllo per presunte infrazioni al citato regolamento n. 1371/2007;

Visto, in particolare, il comma 5 del predetto art. 4 che dispone che, per i servizi di competenza regionale e locale, i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, all'Autorita' di regolazione dei trasporti con periodicita' mensile;

Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE)...

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