DECRETO 29 luglio 2016, n. 206 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnante. (16G00219)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;

Visto l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15;

Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43;

Viste le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

Visto, in particolare, l'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante la disciplina del servizio di salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente ai bagnanti;

Viste le note del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016;

Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo 0008488 del 10 maggio 2016;

Visto il parere del Ministero della salute protocollo 1540 del 7 marzo 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 23 giugno 2016;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794 P- del 27 luglio 2016;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono...

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