DECRETO 29 gennaio 2021 - Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. (21A00671)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, in particolare al fine di rinviare al 1 ° gennaio 2022 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4 del citato decreto del 31 luglio 2015, prevedendo che:

l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie

resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi dalla scadenza di invio

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020

Visto il provvedimento del...

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