DECRETO 29 dicembre 2020 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021. (20A07414)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada

Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020

Visto, da ultimo, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209, 5 giugno 2020, n. 232, 12 giugno 2020, n. 244, 4 novembre 2020, n. 495, 26 novembre 2020, n. 532 e 4 dicembre 2020, n. 560, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1º, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, nonche', limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento

Preso atto della necessita' di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative

Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell'anno 2021

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 9098 del 15 dicembre 2020

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

  2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi' ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada.

  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

  7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

    Art. 2

    Calendario dei divieti

  8. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2021 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Art. 3

    Agevolazioni per i veicoli

    da/verso l'estero

  9. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

  10. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

  11. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.

  12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

    Art. 4

    Agevolazioni per i veicoli

    da/verso la Sardegna

  13. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

  14. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.

  15. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.

  16. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

    Art. 5

    Agevolazioni per i veicoli

    da/verso la Sicilia

  17. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

  18. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si...

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