DECRETO 29 agosto 2014, n. 159 - Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. (14G00172)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 7 novembre 1995, n. 593 recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'articolo 12, comma 20;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 luglio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2014, riscontrata con nota n. 7889 dell'11 agosto 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 593 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «divulgazione» e, all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «divulgate» sono inserite le seguenti: «, anche su supporto digitale,»;

  1. all'articolo 2, comma 1, le parole «le date del 31 marzo e del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «il 31 marzo»;

  2. all'articolo 3, comma 2 le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401», sono soppresse;

  3. all'articolo 4, comma 2, le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana,», sono soppresse;

  4. all'articolo 4, comma 4, le parole «due mesi dalle date» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni dalla data»;

  5. all'articolo 4, comma 5, il primo periodo e, al secondo periodo, le parole «nonche' del parere della commissione» sono soppressi e, al secondo periodo, dopo la parola «generali» sono inserite le seguenti: «, di cui al comma 2»;

  6. all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione»;

  7. all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 e' il seguente: «Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della...

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