DECRETO 28 settembre 2017 - Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. (17A07225)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, notificata in data 29 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare gli articoli 10 e 19;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;

Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017)5807, sopra richiamata, autorizza l'Italia a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento a causa della siccita', consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle...

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