DECRETO 28 novembre 2017 - Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Pantelleria - Catania e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa. (17A08576)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2012/L7);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non puo' essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 5 del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 - dell'11 febbraio 2014, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la...

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