DECRETO 28 luglio 2016, n. 162 - Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata». (16G00175)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove e' previsto che all'acquisizione da parte della scuola della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo 15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione scolastica e di provincia;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione;

Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la possibilita' di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e, in particolare, il comma 181, lettera c), n. 6, della citata legge n. 107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di inclusione scolastica, prevede la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato e solo se indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante «Modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede n. 4 e 5 concernenti rispettivamente le «Attivita' propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attivita' educativa, didattica e formativa e di valutazione»;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008, in merito alle modalita' e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilita' (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131);

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, prot. n. 74, che definisce le modalita' di realizzazione e accesso all'Anagrafe alunni;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti 1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie - in una partizione separata - i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato). 2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2016 Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Si riportano i testi dell'art. 3, dell'art. 12, comma 5, dell'art. 13, dell'art. 14, comma 1, lettera c) e dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'...

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