DECRETO 28 giugno 2016 - Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali». (16A06489)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che «il Ministro della sanita', con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo al controllo delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al macello;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, ed in particolare l'art. 4, che disciplina la «Documentazione di trasporto»;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9 febbraio 2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, inerente chiarimenti circa le modalita' di trasmissione e di acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare ed, in particolare, la possibilita' che le stesse possano essere fornite in forme diverse, ivi compresa la trasmissione elettronica;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini», che prevede la possibilita' di compilare e trasmettere la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4) utilizzando le specifiche applicazioni informatiche della...

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