DECRETO 28 giugno 2016 - Misure per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. (16A05340)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» e successive modifiche, e in particolare: l'art. 1, che prevede, tra le finalita' della legge, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

l'art. 2, comma 2, che riconosce, quale parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le attivita' trasfusionali, fondate sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;

l'art. 4, che sancisce che il sangue umano non e' fonte di profitto;

l'art. 5, che include tra i Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attivita' trasfusionale, al comma 1, lettera a), punto 3, la lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalita' relative alla produzione di farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri e aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di cui all'art. 15 della legge medesima nonche' al comma 1, lettera c), la promozione del dono del sangue;

l'art. 6, con il quale, al comma 1, lettera a), si conferma la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attivita' trasfusionali, e alla lettera b) si prevede la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attivita' trasfusionali;

l'art. 7, in base al quale lo Stato riconosce la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

l'art. 11, commi 1 e 2, che stabilisce che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

l'art. 14, che disciplina il programma annuale per l'autosufficienza nazionale e individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;

l'art. 15, riguardante la produzione di farmaci emoderivati ottenuti da plasma raccolto in Italia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario...

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