DECRETO 28 febbraio 2017 - Migliore individuazione del perimetro afferente trentadue immobili apportati e/o trasferiti al Fondo immobili pubblici. (17A02550)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (decreto di apporto, I decreto di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato articolo 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi articolo 4 DL 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo»)...

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