DECRETO 28 dicembre 2015 - Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, i termini per l'acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorita' competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard - CRS);

Vista la Sezione V, paragrafo 1, del citato accordo multilaterale, in cui viene disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialita' e alle altre salvaguardie previste dalla Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «C» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione ricevera' le informazioni di cui all'art. 3;

b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «D» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira' le informazioni di cui all'art. 3;

c) «Giurisdizione estera»: qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia;

d) «Autorita' competente»: l'autorita' designata come tale da ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante;

e) «Istituzione finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti;

f) «Istituzione di custodia»: ogni entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita;

g) «Istituzione di deposito»: ogni entita' che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare;

h) «Entita' di investimento»: ogni entita': 1) che svolge, quale attivita' economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni: 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate, 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio, 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie o denaro per conto terzi;

ovvero 2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attivita' finanziarie, se l'entita' e' gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entita' di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione. Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT