DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255 - Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale. (16G00244)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, il comma 1 che dispone che «al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane», nonche' il comma 2 che prevede che le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in coerenza con il citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che promuove l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, che prevede, tra l'altro, che il presente decreto sia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, del 1° febbraio 2013, emanato in ottemperanza all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72;

Considerata l'opportunita' di adottare, per i nuovi sistemi di bigliettazione elettronica, sistemi multistandard in grado di poter essere piu' facilmente integrati o interoperabili, anche con i diversi sistemi gia' esistenti, progressivamente e con tempi commisurati alle esigenze ed alle risorse che potranno rendersi disponibili per investimenti nel settore;

Considerata la necessita' di salvaguardare gli investimenti gia' posti in essere per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica esistenti;

Considerato che l'obbligo di validazione dei titoli di viaggio, sostenuto da un adeguato sistema sanzionatorio, e l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative idonee ad assicurare la validazione dei titoli di viaggio in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio o trasbordo consentono di migliorare la conoscenza dei flussi di traffico passeggeri, di agevolare la lotta all'evasione tariffaria e di attivare procedure di clearing flessibili, regolate in base all'effettiva utilizzazione del servizio;

Considerato che l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica rende possibile la gestione coordinata e integrata di piu' sistemi di mobilita', afferenti a diversi segmenti modali pubblici, collettivi, nonche' ad ambiti territoriali differenziati;

Considerato che lo sviluppo delle applicazioni mobili, anche in ambito bancario, e di terminali di telefonia mobile dotati di tecnologie di prossimita' rendera' progressivamente disponibili soluzioni di emissione, caricamento, validazione e controllo in mobilita' dei titoli di viaggio;

Considerato che il miglioramento dei servizi ai cittadini puo' essere conseguito anche attraverso la conoscenza dei dati di traffico e di trasporto resi disponibili dai Sistemi di bigliettazione elettronica, e che tali dati utili anche ai fini del monitoraggio e della programmazione del servizio renderanno in maniera indiretta un ulteriore beneficio ai cittadini;

Udito il parere n. 551/2016 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella...

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