DECRETO 27 luglio 2017 - Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05397)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), e segnatamente, il Capo II ("Interventi di rafforzamento patrimoniale"), recante la disciplina delle modalita' e delle condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge: - articolo 13, comma 2, che autorizza, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal Capo II del Decreto Legge;

- articolo 18, comma 2, che prevede che, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge;

- articolo 22, che disciplina le misure di ripartizione degli oneri fra i creditori e che, tra l'altro, dispone che con il medesimo decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sia disposto l'aumento di capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse;

- articolo 23, comma 3, che, in caso di presentazione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente") della richiesta di intervento dello Stato cui all'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge, determina il valore economico da attribuire alle passivita' oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della determinazione delle azioni da attribuire in sede di conversione in base alla metodologia di calcolo indicata nell'Allegato al Decreto Legge;

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver...

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