DECRETO 26 novembre 2020 - Modifica del decreto 24 gennaio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (20A07095)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del medesimo decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e che il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto in base al quale nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), (superiore a trentasei ore annue pro-capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che si...
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