DECRETO 26 giugno 2015 - Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2015 per le citta' metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (15A05292)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 494, lettere a) e b), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente;

il prospetto del secondo semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 489, lettere da a) a e), della legge n. 190 del 2014 che definisce le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge n. 56 del 2014, che prevede che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano;

Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono piu' assoggettate alla disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione;

Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali di cui al comma 2 riferite alle province e citta' metropolitane, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici 2015, possono essere modificate;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge...

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