DECRETO 26 giugno 2015 - Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (15A05291)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19, terzo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, dal comma 494 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e relativa modalita' di trasmissione e' rinviata ad apposito decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 489, lettere da a) a d), dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano;

Visti il terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dalla lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista la possibilita' di rideterminare, su proposta dell'ANCI e dell'UPI e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi programmatici di ciascun ente locale, mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta', entro il 31 gennaio 2015, tenendo anche conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle precitate lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31;

Considerato che la procedura finalizzata alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui alla citata lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il termine previsto del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte dell'ANCI e dell'UPI;

Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visti il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dal comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, che prevedono che nel saldo finanziario di cui al primo periodo rilevano altresi' gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul predetto Fondo per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 del medesimo art. 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al citato comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del...

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