DECRETO 26 giugno 2015 - Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (15A05189)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE e' stato fissato, relativamente alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, nella misura dello 0,05 per cento, a decorrere dal 10 settembre 2014;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale e' stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione e' stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi...

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