DECRETO 26 febbraio 2016 - Assunzione di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. (Decreto n. 105). (16A04035)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016) e in particolare il comma 247 dell'art. 1, il quale dispone che «Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale [...] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.»;

Visti altresi' il comma 249 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che «L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.» e il comma 250, il quale prevede che «La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 -...

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